Conservazione digitale di documenti fiscali nel modello UNICO 2015

Riportiamo alcune indicazioni fornite dal nostro Partner GruppoCMT riguardo l’obbligo di comunicazione per la conservazione digitale di documenti fiscali nel modello UNICO 2015:

L’art. 5 del  DMEF 17 Giugno 2014 ha istituito l’obbligo, per il Contribuente, di comunicare nella dichiarazione dei redditi (Modello UNICO 2015) se effettua o meno la conservazione digitale dei documenti fiscalmente rilevanti, relativamente al periodo di imposta di riferimento.

Tale obbligo decorre dal periodo d’imposta 2014, e nel modello sono previste delle righe relative alla conservazione dei documenti tributari, come descritto di seguito:

–  Per l’UNICO 2015 SC (Società di Capitali) rigo RS104

–  Per l’UNICO 2015 SP (Società di Persone) rigo RS40

–  Per l’UNICO 2015 ENC (Enti non Commerciali ed Equiparati) rigo RS83

–  Per l’UNICO 2015 PF (Persone Fisiche) rigo RS140

In queste righe bisogna indicare:

• il codice 1, quando il contribuente, nel periodo d’imposta di riferimento, abbia conservato in modalità elettronica almeno un documento rilevante ai fini tributari;

• il codice 2, quando il contribuente, nel periodo d’imposta di riferimento, non abbia conservato in modalità elettronica alcun documento rilevante ai fini tributari (art. 5, comma 1, del d.m. 17 giugno 2014).

Tale comunicazione va effettuata entro la scadenza dei termini delle dichiarazioni dei redditi 2015 ed interessa tutti i Contribuenti che si siano avvalsi di un processo di conservazione in modalità elettronica In-house o in Outsourcing.

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